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Il deposito temporaneo di rifiuti

Citando il D.Lgs. 152/2006, art. 184, lett. bb), il deposito temporaneo “è il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni: 

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.”

Particolare attenzione va posta al secondo punto, la cui mancata osservazione può portare il deposito ad essere considerato non più temporaneo, ma bensì incontrollato, o discarica abusiva in casi dove i limiti di tempo e/o quantità sono stati superati in maniera rilevante.

La scelta su quale modalità di gestione utilizzare (temporale o quantitativa) è riservata al produttore, e una non esclude conseguentemente l’altra. In sintesi, il produttore può scegliere se:

-depositare una quantità non specifica di rifiuti oltre il limite quantitativo se i rifiuti vengono indirizzati ad un’ operazione di recupero o smaltimento prima del limite temporale di tre mesi.

-mantenere una quantità di rifiuti all’interno del limite di trenta metri cubi, di cui al massimo dieci di rifiuti pericolosi, e avviarli ad un’ operazione di recupero o smaltimento entro un anno.

Gestire il deposito secondo il limite temporale non impedisce in seguito di gestire il deposito secondo il limite quantitativo, e viceversa.
A seguito alcuni esempi di quantità necessarie affinché il deposito sia considerabile conforme nei confronti del limite quantitativo

 

Il deposito è inoltre mono-soggettivo, nel caso in cui più imprese dovessero lavorare sullo stesso sito non sarà possibile creare un deposito comune tra i rifiuti delle varie imprese.

Riguardo il terzo punto e il quarto punto, il deposito deve essere organizzato per categorie omogenee, ovvero i rifiuti di diversa natura non devono assolutamente essere miscelati o mischiati tra loro e vanno tenuti separati per codice CER, stoccati secondo le normative riguardanti la tipologia di rifiuto ed etichettati riportando caratteristiche del rifiuto, codice CER e quantità presente nel contenitore (a riguardo, vi invitiamo a consultare la tabella contenente la classificazione CER dei vari rifiuti).

Ogni tipo di rifiuto speciale o pericoloso avrà ovviamente le proprie precauzioni e misure di sicurezza da rispettare. In certi casi l’identificazione stessa del rifiuto sarà un punto di focale importanza, ad esempio lo stoccaggio di terre e rocce da scavo varia ampiamente a seconda della natura della loro creazione, pur essendo di fatto rifiuti non nocivi esse potrebbero infatti essere state mischiate a scarti di natura oleosa durante le operazioni di scavo oppure potrebbero essere in origine materiali di natura nociva (es. amianto). Sarà quindi necessario identificare a priori la natura del rifiuto che sarà generato a seguito dello scavo e provvedere alle apposite operazioni di contenimento e stoccaggio.

Passando alle modalità di gestione, le norme tecniche relative al deposito temporaneo dei rifiuti sono riconducibili a quelle descritte dalla Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84 e s.m.i., nel capitolo 4 “Stoccaggio provvisorio” dei rifiuti essa definisce i criteri gestionali dei vari rifiuti (nel caso di rifiuti pericolosi sarà inoltre necessario come è stato ricordato prima attenersi alle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute).

Ogni recipiente (indipendentemente dalla natura dello stesso) deve presentare:

-Il recipiente deve essere progettato e realizzato in modo tale da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto, tenendo comunque a mente l’obbligo di osservare le disposizioni che prescrivono speciali dispositivi di sicurezza;

-i materiali che costituiscono i recimpienti e la chiusura non devono essere suscettibili al deterioramento a causa del contenuto, dovranno essere scelti inoltre materiali che escludano la possibilità di formare composti pericolosi a contatto con il rifiuto contenuto da essi.

-tutte le parti del recipiente e della chiusura devono essere solide e robuste, in modo da escludere qualsiasi allentamento e sopportare in maniera affidabile le normali sollecitazioni della manipolazione;

-il recipiente munito di un sistema di chiusura che può essere riapplicato deve essere progettato in modo che questo possa essere richiuso ripetutamente senza fuoriuscita del contenuto;

I recipienti fissi e mobili destinati a contenere rifiuti tossici e nocivi (in generale possiamo estendere tale requisito a tutti i rifiuti pericolosi) devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili tra loro e suscettibili perciò di reagire pericolosamente tra di loro, presentando un rischio esplosivo o di incendio (in generale un rilascio di notevoli quantità di calore) oppure un rischio legato al rilascio di gas nocivi a seguito del contatto tra i vari rifiuti stoccati, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro. Tale accorgimento viene inoltre adottato in sede di stoccaggio di sostanze chimiche e miscele.

Se lo stoccaggio di rifiuti liquidi è effettuato in un serbatoio fuori terra, è necessaria la presenza di un bacino di contenimento di capacità pari all’intero volume del serbatoio e, nel caso di parchi serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità pari al valore maggiore tra un terzo del volume complessivo di tutti i serbatoi e il volume del serbatoio maggiore. I serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi anti-traboccamento e, nel caso questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l’ambiente (es. vasca di raccolta).

Se lo stoccaggio di rifiuti ha luogo in cumuli, questi devono essere posti su basamenti resistenti all’azione dei rifiuti e i cumuli devono essere protetti dall’azione degli agenti atmosferici (acque meteoriche al fine di evitare la formazione di percolato e vento, nel caso soprattutto di rifiuti allo stato fisico solido polverulento).

Nel caso in cui il deposito temporaneo abbia luogo all’esterno, è opportuna (seppur non obbligatoria) la protezione dei contenitori tramite idonee tettoie al fine di evitare l’irraggiamento diretto dei contenitori (onde evitare il riscaldamento dei rifiuti e il conseguente rischio di formazione di eventuali gas). Eventuali tettoie inoltre evitano l’accumulo di acqua piovana nei bacini di contenimento e nelle vasche di raccolta.

Se il deposito è effettuato in un locale chiuso è necessaria un’areazione adeguata, specialmente in caso di determinate tipologie di rifiuti (es. solventi esausti volatili, fluidi volatili ecc.)

Per quanto riguarda i rifiuti liquidi è necessario che nelle immediate vicinanze del luogo di stoccaggio sia presente un kit di emergenza anti-spandimento, composto da materiale assorbente in grado di raccogliere e contenere eventuali rifiuti sversati.

Nel caso in cui il deposito temporaneo dovesse trovarsi in prossimità di tombini di raccolta delle acque meteoriche sarà necessario provvedere alla loro chiusura tramite appositi copri tombini, evitando eventuali contaminazioni a seguito di sversamenti accidentali.

I recipienti mobili (fusti, scatole ecc) devono essere provvisti di chiusure idonee (affinché venga impedita la fuoriuscita dei rifiuti contenuti all’interno) e di mezzi di presa adeguati, affinché lo spostamento dei recipienti sia il più sicuro e agevole possibile. È inoltre necessaria la presenza di accessori e dispositivi per lo riempimento e svuotamento dei contenitori in condizioni di sicurezza.

Le aree adibite al deposito temporaneo dovranno essere identificate tramite l’utilizzo di cartellonistica adeguata, delineando in modo appropriato le aree utilizzate.

Si consiglia infine (seppur non obbligatorio da un punto di vista normativo) la creazione di un piano di emergenza ai sensi della legge n. 132 del 1° dicembre 2018. Le finalità di questo piano di emergenza saranno:

“a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante”

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